Green pass obbligatorio al lavoro, le novità

E’ necessario per la mensa aziendale?

  • Green Pass richiesto a Scuola e Trasporti

  • Mensa aziendale al chiuso equiparata ai ristoranti

  • Gestore dei servizi di ristorazione incaricato al controllo

Come era nell’aria, il Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 ha imposto l’obbligatorietà del Green Pass in ambito scolastico e dei trasporti a lunga percorrenza. In aggiunta, alcune FAQ governative hanno imposto la necessità di Certificazione Verde anche per accedere alle mense e ai servizi di ristorazione aziendali. Analizziamo dunque come stanno le cose.

Scuola

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.

Tutto ciò si aggiunge, ovviamente, al dovere di utilizzare i DPI, al mantenimento della distanza interpersonale ed al divieto di accesso nei locali nei casi di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il personale scolastico non curante delle disposizioni viene considerato assente ingiustificato col rischio che, e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro venga sospeso e si decada dal diritto alla retribuzione.

Trasporti

Di pari passo, sempre a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i trasporti a lunga percorrenza saranno accessibili solo a coloro che sono muniti di Green Pass. Ci riferiamo in particolare a:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni;

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto potrà avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.

Mensa

Argomento molto scottante, in virtù di quanto previsto dall’Art. 3 del D.L. 105/2021, a decorrere dal 6 agosto 2021 l’accesso alle mense aziendali e ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti è precluso a chi non esibisce un Green Pass in corso di validità. Tale precetto è comparso in una FAQ esplicativa del Governo pubblicata la sera del 14 agosto 2021.

Il Legislatore così recita: “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”.

Analizziamo quindi le intenzioni del Legislatore cercando di dedurne le finalità come di ipotizzarne alcune conseguenze.

Per prima cosa risulta evidente che il Governo, in riferimento alle attività di mensa ed ai servizi di ristorazione in azienda, affermi che i Protocolli non sono in grado di assicurare i livelli di tutela richiesti.

Cosa però intende il Legislatore per mensa aziendale? Nel dettaglio, sembrerebbe la presenza in azienda di un formale, seppur ampiamente concepito, servizio di ristorazione e di un gestore titolato al controllo. In mancanza di tali parametri, così come nell’ipotesi di consumazione non al tavolo o non al chiuso, sembrerebbe mancare il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di Green Pass.

Altro aspetto, l’attività di controllo sembrerebbe spettare ai gestori dei servizi di ristorazione; si viene quindi a costituire un rapporto diretto tra lavoratore dipendente e gestore della mensa, per cui il datore di lavoro resta tendenzialmente soggetto terzo, non interessato direttamente alla conoscenza del possesso di un Green Pass valido.

Resta comunque ovvio il fatto che, in pratica, il datore di lavoro potrebbe venire a conoscenza del rifiuto del gestore e dedurne il motivo, che resterebbe comunque generico (mancato possesso del Green Pass, Green Pass scaduto) e non consentirebbe dunque di fare riferimento ai presupposti che hanno consentito il rilascio.

Ribadiamo tutto ciò giacché il Datore di Lavoro, secondo il parere del Garante sulla Privacy, non può conoscere direttamente i nominativi dei dipendenti che abbiano il Green Pass.

È comunque controllabile il Green Pass nel caso di servizi di mensa organizzati dallo stesso Datore di Lavoro? La risposta, dal nostro punto di vista, è affermativa. Se da un lato la norma richiederebbe il congiunto requisito di uno spazio mensa e di un gestore del servizio, è indubbio che prevale lo spirito di tutela del Legislatore, attendo al non moltiplicarsi dei contagi piuttosto al fatto che il servizio sia affidato ad un gestore.

In questo caso, per ragioni di privacy, non dovrà essere lo stesso Datore di Lavoro a controllare il possesso del certificato. Potrebbe dunque essere affidato il compito ad un soggetto che ricompra un ruolo in ambito sicurezza sul lavoro, primo tra tutti l’RLS, che possa garantire l’imparzialità del controllo.

Per quanto riguarda infine il consumo del pasto per il lavoratore privo di Green Pass riportiamo che, in molte realtà aziendali, il datore di lavoro ha offerto la possibilità di consumare il pasto freddo in un luogo non specificato (esempio la scrivania) o, ancora meglio, all’aperto.

Conclusione

Concludiamo affermando, come nei precedenti articoli, che il controllo del Green Pass è effettuabile solamente nelle casistiche previste dalla legge, tra cui appunto l’accesso ai servizi mensa.

Al di fuori di questi ambiti, pur non essendo il Green Pass sinonimo di vaccino, solo il medico competente può trattare i dati personali inerenti alla vaccinazione di dipendenti secondo le norme sulla sorveglianza sanitaria e sull’idoneità alla mansione.

Il datore di lavoro può venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate e, qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, deve adibire il lavoratore, se possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Nel caso di impossibilità di collocare il lavoratore in altre mansioni, da ultimo, potrebbe essere sospeso il trattamento retributivo.

Ribadiamo infine che, in merito, sono auspicabili ulteriori introduzioni di obbligatorietà del Green Pass per l’accesso ai servizi pubblici essenziali. Il Governo, infatti, non ha mai nascosto la propria posizione per cui non vaccinarsi e rifiutare il Green Pass costituisce un danno per la collettività e la lotta al virus è una battaglia di tutti. Ad ognuno la propria scelta.

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